Tutte le perplessità fin d’ora avanzate sulla nuova operazione di ammodernamento e di ampliamento con nuove funzioni e servizi accessori dello stadio “Friuli” nascono seguendo concetti di legittimità e trasparenza, per noi ritenuti importanti e prioritari nei confronti degli udinesi e della città.
Ma anche nei confronti di tutte le attività impreditoriali, economiche e sociali che da anni si trovano a combattere contro i colossi della grande distribuzione e sulla desertificazione ormai avviata del centro storico. L’assessore alla cultura Federico Pirone che entra nel dibattito sullo stadio, voglio ricordargli che in consiglio comunale non ha diritto di voto, quindi, farebbe bene a stare zitto. Troppo comodo pontificare quando non si è direttamente esposti, poiché non potrà mai essere chiamato in causa se una delibera o qualsivoglia atto votato dal consiglio comunale possa risultare illegittimo. Detto ciò, invitiamo anche il dimissionario sindaco Honsell a studiare e a leggere meglio le carte prima di rilasciare certe dichiarazioni. In particolare, quando afferma che sulla risposta avuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione non viene esplicitato chi sarebbe stata l’autorità diversa dall’ing. Disnan, legittimamente autorizzato a scrivere la richiesta di parere all’Anac, dice una grossa bugia. In chiare lettere il magistrato Raffaele Cantone nel firmare la missiva, cita il Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione. In particolare l’art. 4, comma 1, lett. c) (non sono sottoscritte dall’organo competente, ai sensi dell’art. 3, comma 2; ) il quale prevede che le richieste pervengano e sottoscritte dal legale rappresentante dell’amministrazione o dell’ente di diritto privato di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) ovvero dal Responsabile della corruzione e della trasparenza e il parere deve contenere una sintetica ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere. Nel nostro caso, l’unico incaricato è il Segretario Generale, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Udine, nominato dallo stesso Honsell con decreto in data 25 gennaio 2017. Proprio per questi motivi, ma anche perchè a nostro avviso è stato commesso un errore nello stilare la richiesta di parere focalizzandosi esclusivamemte nel chiedere all’Anac, se l’Udinese Calcio S.p.A. in qualità di ente di diritto privato poteva far ricorso alla legge 147/2013. Era scontato che non sarebbe mai arrivata la risposta. Cosa avrebbero dovuto rispondere che la legge è incostituzionale e un privato non può avvalersene? In questi termini perchè riteniamo sbagliato nella sostanza il quesito proposto e seguendo le importanti indicazioni suggerite dall’Anac, abbiamo depositato per tramite del Presidente del Consiglio Comunale, così come disposto dall’art. 50 c. 5 dello Statuto del Comune di Udine, una richiesta di parere al Segretario Generale, unica autorità incaricata in materia, articolata in questo senso.
In particolare se:
- l’istanza formulata da parte dell’Udinese Calcio S.p.A., che avvalendosi dello studio di fattibilità per l’inserimento di attività complementari, esprimendo, di fatto, la volontà di integrare l’accordo con il Comune di Udine, precedentemente stipulato, e cioè la convenzione, sia legittimo o meno.
Non solo:
- poiché siamo di fronte a un nuovo inter procedurale, che riguarda gli ammodernamenti degli impianti sportivi italiani, così come sancito dal c.d. della legge n. 147/2013, e visto che, la ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio “Friuli” ha seguito una procedura diversa, ante legge; è opportuno accertare la legittimità procedurale in quanto, sia nella convenzione sia nel contratto notarile per il trasferimento del diritto di superfice per 99 (novantanove) anni, ma anche come risulta nella delibera del Consiglio comunale n. 85 d’ord. in data 14 novembre 2011 al punto h), i servizi accessori individuati sono: (bar, sky-box, palestre, fitness, ect…). Servizi accessori, tra le altre cose riportati nel bando di gara e nel collegato disciplinare di gara per la ristrutturazione dello Stadio “Friuli”.
Caso diverso, sono quelli esplicitati e integrati nello studio di fattibilità in questione, post convenzione.
Inoltre, a tal proposito è utile capire se:
- la convenzione precedentemente stipulata tra le parti è ancora valida o va riformulata, e quindi, anche la riscrittura di un nuovo contratto notarile con la conseguentemente revisione del valore e del correspettivo del canone pagato dell’Udinese Calcio S.p.A. al Comune di Udine, (45.000 mila euro annui per 99 anni, per un totale di 4.455.000 milioni di euro + IVA).
Tutto ciò appare scontato, considerato che, l’ammodernamento dello Stadio “Friuli” così come descritto nello studio di fattibilità con la previsione di nuove funzioni e servizi aggiuntivi, incideranno notevolmente sul valore complessivo dell’impianto sportivo, comportando una variazione a rialzo del valore pattuito nell’attuale convenzione, valore anch’esso riportato successivamente nel rogito notarile del contratto, (21.587.611,17 milioni di euro).
In aggiunta al fine di garantire la rispondenza degli atti nei confronti del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali, si chiede al Segretario Generale, in attesa di una più chiara visione di tutta la procedura in essere, di sospendere in autotutela qualsivoglia delibera consiliare prevista per l’inserimento nell’ordine del giorno per la convocazione del Consiglio comunale, teoricamente calendarizzato per il 15 gennaio 2018.